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CITES |
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio Conservazione della Natura
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ispettorato Generale delle Risorse Forestali, Montane
ed Idriche
- Corpo Forestale dello Stato -
del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
emana
la seguente circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del
Decreto 8 gennaio 2002, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N.15 del 18 gennaio
2002)
TIPI DI REGISTRO.
Per il disposto dell’art. 7, il Decreto 8 gennaio 2002 sostituisce integralmente
il precedente Decreto 3 maggio 2001 ad eccezione degli Allegati, comprendenti
gli schemi dei quattro tipi di registri, e precisamente:
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali
dell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni
(codice EA);
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato
B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EB);
il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali
degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice
PAB);
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli
Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB).
Al riguardo, si precisa che il numero delle pagine di ognuno dei registri sopraindicati è:
nr. 20 pagine per il registro identificato con codice EA, contenenti
ognuna 10 movimenti per un totale di 100 movimenti per il carico e 100
movimenti per lo scarico;
nr. 100 pagine per il registro identificato con codice EB, contenenti ognuna
10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per
lo scarico;
nr. 100 pagine per il registro identificato con codice PAB, contenenti ognuna
10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per
lo scarico;
nr. 100 pagine per il registro identificato con codice VAB, contenenti ognuna
10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per
lo scarico.
Ogni registro contiene, inoltre, le relative modalità di compilazione,
riportate su due pagine del registro stesso.
Gli Allegati sono stati inoltre integrati al punto 10, con il "codice
F= altro".
SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO.
I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati, in modo
dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre
sono esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui all’art.
3 dello stesso.
In particolare, si precisa quanto segue:
coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante
o ne eseguono una trasformazione in un prodotto derivato, sono tenuti
alla compilazione del registro. Sono, invece, esclusi i soggetti che
detengano a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale
o domestico i manufatti o prodotti derivati (borse, scarpe, cinturini
di orologio, oggetti in legno, prodotti farmaceutici o da erboristeria,
etc.). Sono, inoltre, esclusi tutti coloro che, limitatamente agli esemplari
morti e alle parti di esemplare, esercitino il commercio al dettaglio
od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché coloro che esercitano
attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
La custodia e pulizia di pelli, vengono considerate lavorazioni per conto
terzi e pertanto le imprese che esercitano tale attività non sono
obbligate alla tenuta dei registri;
le imprese circensi e le mostre faunistiche itineranti dovranno richiedere
il registro al Servizio Certificazione CITES della regione o provincia in cui
si trova la sede legale della impresa. Tali imprese circensi provvederanno
anche a caricare e scaricare dal registro eventuali animali appartenenti ad
artisti che collaborino per determinati periodi con l’impresa circense
sul territorio italiano, indipendentemente dalla durata di tale collaborazione;
tutti i soggetti che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio
nazionale alla data di pubblicazione del decreto, sono tenuti alla compilazione
del registro al loro rientro, nel rispetto del limite temporale previsto;
le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private esentate dall’obbligo
di compilazione del registro, sono solo quelle indicate all’art. 3, comma
1, lettere a) e b) del Decreto 8 gennaio 2002, ovvero quelle autorizzate ex
art. 12 Decreto L.vo 27 gennaio 1992, nr.116, e quelle riconosciute ex art.
1 Decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell’Ambiente, che dispongano del
registro previsto dallo stesso decreto;
i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non
finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati
dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso,
ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere
sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro
tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali
o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;
tutti i soggetti che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali
e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche
temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, devono compilare
il registro. Qualora un soggetto disponga di diverse strutture di detenzione
degli animali, deve essere comunque predisposto un registro presso ogni struttura,
onde consentire eventuali accertamenti in loco. Nei casi di affidamento di
esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana, di cui alla
Legge 157/92, e incluse anche negli Allegati del Reg.(CE) 338/97, e succ. modifiche,
non sono tenuti alla compilazione del registro i soggetti le cui strutture
di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 6, della
stessa Legge 157/92, e che già dispongano di un registro di detenzione
degli esemplari affidati;
sono escluse dall’obbligo di compilazione del registro tutte le aree
protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano
utilizzati ai fini dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 8 gennaio
2002 o siano provenienti da sequestro, confisca o affidamento.
ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO.
Sono sottoposti all’obbligo di registrazione gli esemplari animali e
vegetali, vivi o morti, e le parti di essi, appartenenti a specie comprese
negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, modificato da ultimo dal
Regolamento (CE) 2724/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
nr. L320 del 18 dicembre 2000, ed integrato con i Regolamenti (CE)1579/2001
e 2476/2001, pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee
nr. L209 del 2 agosto 2001 e nr. L334 del 18 dicembre 2001.
In virtù del disposto dell’art. 1, comma 1, del Decreto
8 gennaio 2002, sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati
da animali e piante, nonché gli esemplari, riprodotti artificialmente,
appartenenti a specie vegetali incluse nell’Allegato B del Regolamento
comunitario sopracitato. Sono, inoltre, esclusi, ai sensi dell’art.
3, comma 1, lett.c), dello stesso decreto, gli esemplari appartenenti
a specie incluse nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L250
del 19 settembre 2001, sempre che gli esemplari siano stati marcati secondo
le disposizioni dell’art. 36, par. 1, dello stesso regolamento.
E’ necessario, al riguardo, precisare che:
il caviale è una parte animale e, pertanto, è sottoposto
ad obbligo di registrazione. Coloro, quindi, che detengono caviale a
fini commerciali, sono tenuti alla compilazione del registro, fatta eccezione,
ovviamente, per quelli che esercitano il commercio al dettaglio o la
lavorazione per conto terzi;
le parti di animali e piante, non sottoposte a processi di lavorazione che
determino la realizzazione di un prodotto, devono essere registrate. Le parti
di piante essiccate, al contrario di quelle triturate, non possono, pertanto,
essere ritenute prodotti derivati e sono sottoposte ad obbligo di registrazione.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO.
Le modalità di compilazione del registro sono indicate negli Allegati
al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui allegati,
come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del Decreto
8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso
decreto.
Si precisa che:
le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono
integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F =
altro", come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in
questione;
l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna
da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici
del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo,
individuato unicamente dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza
e va utilizzato fino al suo completamento;
la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o dall’interessato
al momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi
un numero inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa,
il registro va riconsegnato all’ufficio del Servizio Certificazione CITES
territorialmente competente per la sostituzione o per la annotazione di tale
anomalia sempre da parte dello stesso ufficio;
la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun
registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal
caso, le caselle delle righe di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate,
non possono essere utilizzate e devono essere barrate. Quando si compila la
colonna 9 dello scarico, va indicato il numero progressivo di riferimento del
carico ed il relativo numero ed anno del registro (es. 35-110/01);
una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere
richiesto un nuovo registro;
il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del
registro ed a tutte le successive acquisizioni o nascite in cattività.
Lo scarico è relativo agli esemplari venduti, ceduti o morti, dalla
data di prima compilazione del registro;
la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di
carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della relativa
operazione di carico o scarico;
nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della
specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso (pelle,
esemplare vivo, esemplare morto, etc.);
quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito
di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e
5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro)
ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto
(semina, propagazione da talea etc);
la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari
di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dall’art.
9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della Legge 150/92;
nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al
fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi
ultimi un apposito registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella
tabella carico e nella tabella scarico andranno registrate il numero di parti
utilizzate per dette trasformazioni;
gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari
vivi o morti);
per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia
relativa a più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi
delle marche degli esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97
e 1808/2001), nell’apposita colonna si annoterà il riferimento
della "tag list" esistente, da allegare in copia al registro stesso.
Per gli esemplari di specie per i quali non vige l’obbligo di marcaggio,
gli estremi della marca deve essere riportata solo se il marcaggio è presente;
qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro,
in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di
non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno
essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo
del registro cartaceo, ferma restando la valutazione di conformità di
tali sistemi ai requisiti del decreto e la conseguente vidimazione da parte
del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES.
CONCLUSIONI.
Entro il 31 gennaio 2002 devono essere registrati gli esemplari e le parti
di esemplari detenuti alla data di consegna del registro. Eventuali nuove
acquisizioni o nascite in cattività e cessioni, vendite o morti, successive
al 31 gennaio 2002, devono essere registrati entro 15 giorni dall’evento.
I registri già distribuiti a soggetti non più tenuti, ai sensi
del Decreto 8 gennaio 2002, alla compilazione degli stessi, dovranno essere
restituiti entro il 31 gennaio 2002 agli Uffici del Servizio Certificazione
CITES, i quali provvederanno alla redazione di apposito verbale.
Si rammenta, inoltre, che la consegna al Servizio Certificazione CITES
dei registri è prevista solo per gli esemplari vivi o morti appartenenti
a specie dell’Allegato A dopo la prima compilazione e a completamento
del registro, non durante le fasi intermedie. Il registro, una volta
fotocopiato, viene riconsegnato al titolare.
Tutti gli altri registri, non devono essere consegnati al Servizio
Certificazione CITES. A completamento del registro, può esserne
richiesto uno nuovo esibendo quello completo. I registri compilati vanno
conservati per 10 anni.
Il registro non costituisce in alcun modo una prova della legalità della
detenzione degli esemplari in esso iscritti: restano invariati il valore
e l’efficacia di tutte le disposizioni normative comunitarie e
nazionali vigenti in materia di detenzione e commercio di esemplari di
specie incluse negli Allegati del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni
ed integrazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio Conservazione Natura
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ispettorato Generale delle Risorse Forestali Montane ed idriche
- Corpo Forestale dello Stato
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