Logo del 1515, numero emergenze ambientali Sito del Corpo Forestale dello Stato,Torna all'home page
 
VAI A: (1) HOME > Cites > INFORMAZIONI
Logo della CITES

CITES

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali

Sulla G.U. – Serie Generale – nr.112 del 16 maggio 2001, è stato pubblicato, in applicazione di quanto disposto dalla L.426/98, il Decreto 3 maggio 2001 (B) del Ministero dell’Ambiente che fissa al 30 giugno p.v. la data entro cui i soggetti interessati devono fare richiesta dei registri di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

Il Decreto 3 maggio 2001 prevede quattro tipi di registri:

a)il registro di detenzione di animali vivi o morti dell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod. EA);

b) il registro di detenzione di animali vivi o morti dell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod. EB);

c) il registro di detenzione di parti di animali e piante degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod. PAB);

d) il registro di detenzione di piante vive o morte degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (cod. VAB).

Rientrano nell’obbligo della registrazione gli uccelli, comunemente allevati in cattività, inclusi nell’Allegato A – Allegato VIII del Reg.(CE) 939/97, quali il Piccione selvatico, il Kakariki fronte rossa, il Parrocchetto dal cappuccio, il Cardinalino del Venezuela.

Sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati da animali e piante, quindi borse, scarpe, pellicce, statuine, oggettistica in generale, etc.

soggetti tenuti alla compilazione del registro sono:

chi detiene ed alleva animali e piante per fini commerciali, fa scambio, permuta, locazione o cessione a qualsiasi titolo degli stessi e/o degli esemplari ottenuti;

i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;

i circhi e le mostre faunistiche itineranti. Tutti coloro che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio nazionale alla data di pubblicazione del decreto sono tenuti alla compilazione al loro rientro, nel rispetto del limite temporale previsto;

coloro che detengono per fini commerciali, fanno scambio permuta, locazione o cessione a qualsiasi titolo di parti di animali o piante (pelli, trofei di caccia, zanne di avorio grezze, parti di corallo, conchiglie) od eseguono la trasformazione di una parte animale o vegetale in un manufatto, quali ad esempio i tassidermisti;

tutti coloro che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali affidatigli a seguito di sequestro, confisca o affidamento.

sono esentati dalla compilazione del registro:

le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, nr. 116;

le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del Decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell’Ambiente;

chi possiede manufatti e prodotti derivati quali borse, scarpe, pellicce, statuine, oggettistica, etc;

chi detiene ed alleva animali e piante a fini non commerciali, non fa scambio, permuta, o locazione degli stessi e/o degli esemplari ottenuti;

RICHIESTA DEL REGISTRO: Il registro va richiesto presentando apposita domanda, ENTRO IL 30 GIUGNO 2001, presso gli uffici dei Servizi Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato (D), o inviandola agli stessi a mezzo fax o Raccomandata A/R..

I Servizi Certificazione CITES del CFS, non appena sarà ultimata la stampa, provvederanno alla distribuzione dei registri richiesti, fornendo indicazioni anche sulle modalità di compilazione degli stessi.

 

Per il cittadino

IL C.F.S.

Servizi e Attivita'

Area stampa

Ambiente e ricerca

Multimedia

 

(1) Home | (2) 1515 | (3) Dove siamo | (4) Mappa sito | (5) Redazione | (6) WAI