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CITES
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Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 gennaio 2002
(registro di detenzione)
Il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio
di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
VISTA la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna
e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) , firmata a Washington
il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;
VISTO il Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio, ed in particolare l'articolo 3 relativo al campo di applicazione
dello stesso,
VISTO il Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto
2001 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità per
applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione
di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio, che sostituisce integralmente il Regolamento (CE)
939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e
modificazioni;
VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 che inserisce il comma 5bis all'articolo 5 della legge 7 febbraio
n.150, prevedendo che il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali emani il presente decreto per istituire
il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2
della legge 7 febbraio 1992, n.150;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, al sensi dell'articolo 8
della legge 7 febbraio 1992, n.150, cura l'adempimento della convenzione
di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo
Forestale dello Stato;
VISTO l'articolo 8quinquies, comma 3quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n.150, che demanda al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
tramite il Corpo Forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni
e del controlli previsti dalla citata Convenzione di Washington e dai
citati regolamenti comunitari;
SENTITO il parere della Commissione Scientifica di cui all'articolo
4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992 n.150,
VISTO il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'Ambiente di concerto
con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.112 del 16 maggio 2001- , con il
quale è stato istituito il registro di detenzione degli esemplari
di specie animali e vegetali;
RITENUTO che, a seguito dell'esigenza di fornire una più articolata
indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché delle
difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione
dello stesso nei termini indicati dal Decreto del 3 maggio 2001, si rende
necessario sostituire il su citato decreto interministeriale;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali
e vegetali previsto dall'articolo 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio
1992, n.150. II registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di
specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali,
incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come
definiti dall'articolo 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n.150 e
dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari
di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'articolo
26 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001
e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del Regolamento (CE)
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie
che saranno incluse negli allegati A c B del Regolamento (CE) 338/97
del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto
con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, predispone il
registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati
al decreto del 3 maggio, 2001.
Art. 2.
Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti
soggetti:
a)le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture
che esercitano attività circense, con l'esclusione del soggetti
di cui all'articolo 3,comma 1, lettera d) del presente decreto;
b)i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche
permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche
e private che detengono esemplari da museo, e da erbario con esclusione
di quelle di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del presente decreto;
c)chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o
ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione,
alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e
titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro,
confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio
1992 n. 157.
Art. 3.
1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116;
b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate
ai sensi dell'articolo 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'Ambiente,
di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
C) I soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato
VIII del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001
e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento (CE);
d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed
alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano
il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto, legislativo 31 marzo
1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni nonché coloro
che effettuano lavorazioni per conto terzi.
Art. 4.
1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti
di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'articolo 1, detenuti
alla data di consegna del registro di detenzione , devono essere iscritti
nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a
coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi
del precedente articolo 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.
3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per
le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art.1, acquisiti
o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel
registro, dovra' avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione
stessa.
4. Iscrizione nel registro, di qualsiasi variazione degli esemplari
detenuti andrà riportata entro quindici giorni dalla variazione
medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992
n. 150 e successive modificazioni.
5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'articolo
1, qualora risultino registrate in schede di carico, e scarico vidimate
dal Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo
delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del
registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.
6. il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato
dal detentore degli esemplari con le modalità' indicate negli
allegati al decreto del 3 maggio 2001.
Art. 5
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono
richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES
del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla
vidimazione dello stesso su ogni pagina. II registro dovra' essere esibito
ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora
esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto
registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla
compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione
da parte del Corpo Forestale dello Stato.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato
A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure
di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dovra' essere consegnato
al servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato competente
territorialmente, che ne farà' copia e riconsegnerà l'originale
al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento
del registro di cui al presente comma.
3. Al fini della gestione delle attività di conservazione su
specie di particolare interesse, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio può richiedere al Corpo Forestale dello Stato copia
dei registri di cui al precedente comma.
Art. 6.
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque
violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni
amministrative previste all'articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio
1992 n.150.
Art. 7
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro
dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto
10) con il codice F= altro.
2. Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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