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CITES

glossario - glossario legislativo (G)

Di seguito sono indicati alcuni vocaboliricorrenti con l'interpretazione corretta indicata nei testi di riferimento perfacilitarne la comprenzione all'interno di una materia delicata, vasta e suscettibile dicontinue evoluzioni ed aggiornamenti come la CITES.

CONVENZIONE DI WASHINGTON: la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con Legge 19 dicembre 1975, n° 874.
CITES: denominazione in sigla della Convenzione di Washington.

SPECIMEN: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate negli Allegati del Reg. (CE) N° 338/97 (B) e s. m., qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nello stesso Regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie.

Definizione del Reg. 338/97: "Esemplare" qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall’imballaggio, dal marchio, dall’etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattasi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all’allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

"Oggetti personali o domestici" esemplari morti. , parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

IMPORTAZIONE: l'importazione definitiva o temporanea, ivi compresa l'introduzione dal mare di SPECIMEN.

ESPORTAZIONE: l'esportazione definitiva o temporanea.

RIESPORTAZIONE: l'esportazione di uno specimen che ha formato oggetto di precedente importazione.

TRANSITO: destinazione doganale prevista all'art. 91 del Reg. (CE) Nr.. 2913/92 (Codice doganale comunitario).

DEPOSITO: destinazione doganale prevista all'art. 98 del Reg. (CE) Nr.. 2913/92 (Codice doganale comunitario).

Abbreviazioni

MIPAF: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche - Corpo Forestale dello Stato.

MINAP: Ministero delle Attività Produttive ; Direzione Generale per le importazioni e le esportazioni.

MIN.FINANZE: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane.

MIN. AMBIENTE: Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio– Direzione Conservazione della Natura.

C.F.S. : Corpo Forestale dello Stato

S.C.C. : Servizio Certificazione CITES Periferico del Corpo Forestale dello Stato.

N.O.C. : Nucleo Operativo CITES del Corpo Forestale dello Stato che opera presso le dogane.

Per il cittadino

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