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DECRETO
INTERMINISTERIALE RECANTE:
CELEBRAZIONE NAZIONALE DELLA FESTA DEGLI ALBERI
CONSIDERATA
limportanza che la formazione nel settore agricolo, ambientale,
forestale e alimentare ha acquisito nel quadro di accordi internazionali
sottoscritti dalla Repubblica italiana;
CONSIDERATE
la necessità di salvaguardare le risorse fitogenetiche del Paese, con
particolare riguardo alle cultivar di specie arboree da frutto e
forestali autoctone, in pericolo di estinzione anche per la forte
incidenza degli incendi boschivi che annualmente depauperano gravemente
il patrimonio agro-forestale italiano e lopportunità di
sensibilizzare i giovani detà scolare alle suddette tematiche;
VISTA
la vocazione agricola del Paese e la necessità di promuovere una
cultura dellagricoltura sostenibile che consenta la salvaguardia
dellambiente rurale e del paesaggio in coerenza con la programmazione
didattico-formativa;
VISTA
la tradizione di festeggiare, nelle scuole italiane, la Festa degli
alberi, già oggetto di regio decreto 2 febbraio 1902 e di successive
circolari e raccomandazioni dei Ministeri dellAgricoltura e Foreste e
della Pubblica Istruzione;
VISTO
larticolo 104 del Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani, che istituisce la Festa degli alberi;
DECRETA
Art.1
1. Il 4
ottobre ed il 21 marzo di ogni anno è celebrata la Festa degli
alberi, cui possono partecipare tutte le istituzioni
scolastiche
Art.2
1.
Nella ricorrenza di cui allart.l, le istituzioni scolastiche che ne
diano la disponibilità celebrano, anche dintesa tra di loro, la
Festa degli alberi, che rientra nellambito dellofferta formativa.
Art.3
1. La
celebrazione della Festa degli alberi si incentra, in particolare,
sullimportanza delle specie arboree quale elementi fondamentali ed
irrinunciabili per raggiungere un sano equilibrio tra comunità umane e
ambiente naturale ed agricoltura secondo i principi della conservazione
della biodiversità vegetale e della corretta gestione del territorio e
delle aree rurali, nonché della conoscenza dei prodotti dei boschi e
degli alberi.
Art.4
1. Il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di intesa con il
Ministero della Pubblica Istruzione e con altri Ministeri eventualmente
interessati, anche avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato e degli
Istituti di ricerca operanti nel settore, collabora con le istituzioni
scolastiche per sviluppare nella scolaresca una più approfondita
conoscenza dei settori agricolo, ambientale, forestale ed alimentare
attraverso progetti formativi con obiettivi specifici e iniziative di
informazione dei prodotti dei boschi e dei frutti degli alberi.
Art.5
1. Le istituzioni scolastiche reperiscono le piantine di
specie forestali e fruttifere autoctone, con particolare riferimento
alle varietà e cultivar tradizionali dellambiente agro-forestale
italiano, da mettere a dimora in occasione della celebrazione della
Festa degli alberi in aree pubbliche individuate dintesa con i comuni
interessati, I capi di istituto possono a tal fine stipulare accordi con
il Corpo Forestale dello Stato per la necessaria assistenza
tecnico-Iogistica.
Art.6
1. Il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali predispone un elenco
delle varietà e cultivar di cui allart.5
Art.7
1. Qualora ricada in una giornata non destinata alle attività
didattiche, la celebrazione è posticipata al primo giorno utile di
frequenza scolastica,
Roma, lì 4 agosto 2000
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Il Ministro della pubblica
istruzione |
Il
Ministro delle politiche
agricole e forestali |
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